L’iscrizione al registro della stampa è l’adempimento necessario per poter procedere alla pubblicazione di un giornale periodico.
Sono considerate stampe tutte le riproduzioni ( caratterizzate dalla periodicita' ) realizzate su supporto cartaceo o informatico, destinate alla pubblicazione, alla diffusione di informazioni con ogni mezzo (anche elettronico), o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con l'esclusione dei prodotti discografici e cinematografici.
Nessun periodico puo' essere pubblicato se non viene registrato.
Devono essere iscritte nell'apposito registro tenuto dai tribunali civili anche le testate telematiche che hanno le stesse caratteristiche di quelle scritte o radiotelevisive e, quindi, che hanno una periodicita' regolare, un logo identificativo e che diffondono presso il pubblico informazioni legate all'attualita'.
L'efficacia della registrazione cessa qualora, entro 6 mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una interruzione di oltre un anno. |