L’art.15 della L. 183 del 2011 dispone che “dal 1° gennaio 2012 le certificazioni rilasciate ai privati dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati, mentre, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/00”.
E’ una certificazione da cui risulti che non è stata interposta opposizione al decreto di ammortamento assegni o libretti emesso dal Presidente del Tribunale. |