Chi siamo
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Nellâordinamento giudiziario italiano il tribunale identifica lâorgano giurisdizionale che ha composizione monocratica o collegiale (giudice unico di primo grado). Nel campo civile ha competenza per tutte le cause che non sono di competenza del giudice di pace. Eâ inoltre sempre competente per tutte le cause relative allo stato e alla capacità delle persone, per la querela di falso, per la dichiarazione di fallimento e le cause che ne derivano, oltreché per le controversie di valore indeterminabile. Eâ inoltre giudice di appello rispetto alle sentenze del giudice di pace.
In materia penale, il tribunale ordinario, che esercita la giurisdizione in primo grado, è competente per i reati che non appartengono alla competenza del giudice di pace o della corte di assise.
La funzione fondamentale del Tribunale è quella di assicurare una risposta giusta e fornita in tempi ragionevoli alle esigenze dei cittadini di vedere risolte le loro controversie â di ampio spessore oppure minute â tanto da costituire da sempre âla ragionevole durata del processoâ un obiettivo da perseguire, oltre che un valore fondamentale della nostra Costituzione. Lo stesso art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dellâUomo del 1950, entrata in vigore nel nostro ordinamento solo nel 1955, sancisce âIl diritto di ogni persona ad unâequa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti un Tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivoltaâ. Statuizione questa, sinteticamente espressiva di fondamentali principi giuridici elaborati dai sistemi giuridici europei, che ha oggi trovato un ulteriore riconoscimento nellâart. 111 Cost., nel quale, tra lâaltro si è ritenuto di ribadire che âLa legge assicura la ragionevole durataâ del processo in condizioni di parità tra le parti e di imparzialità e terzietà del giudice.